“In fiera posso fare tutte le foto che voglio senza chiedere…”

Martedì 05 Settembre 2023

Mi capita spesso di mettere in discussione la giusta interpretazione di alcuni articoli di legge legati al mondo della fotografia e spesso mi sento dire da presunti fotografi frasi come quella che ho citato nel titolo. Vi avviso qui che leggendo questo post vi sembrerà di giocare a ping pong con la legislazione italiana, soprattutto perché vorrei essere conciso. Purtroppo c’è poco da fare, ma se non avete voglia di perdere tempo con tutti i riferimenti di legge, andate in fondo e leggete direttamente le conclusioni. Chiaramente se ritenete abbia omesso qualcosa siete liberi di scrivermi per aiutarmi ad aggiornare il mio blog.

Tutto parte dalla legge 633 del 1941 dove all’articolo 97 si legge “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Questo articolo però sta parlando della pubblicazione, non dell’acquisizione dell’immagine.

Quindi l’atto di “fare la foto” va ricondotto al GDPR, ovvero alla legge 679/2016 che stabilisce come “dato personale” qualsiasi suono o immagine relativa alle persone fisiche e che il trattamento è subordinato al consenso ottenuto dal soggetto interessato. Questo vale anche se chi scatta la foto è un privato cittadino perché il GDPR non fa distinzione su chi esegue il trattamento.

Tuttavia l’articolo 136 del GDPR dichiara che il consenso non è necessario se il trattamento è finalizzato e limitato alla propria espressione artistica, nel rispetto della dignità della persona ritratta (art. 136).

D’altra parte la sentenza n. 9446 del 24 maggio 2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che fare foto di nascosto viola l’articolo 660 del Codice Penale, ed è quindi considerata molestia.

Per quanto riguarda i minori tutto questo passa in secondo piano e si fa riferimento alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU che mette in primo piano l’interesse del fanciullo a preservare la propria identità (art. 8).

Anche in questo caso c’è però un articolo che vale la pena di ricordare: nella legge 633/41 all’art. 108 è scritto “l’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano”.

Come vedete scattare una foto raffigurante una persona riconoscibile e non nota è un immenso campo minato e ad oggi diventa veramente difficile dare un’indicazione chiara su quale sia il migliore comportamento da tenere. Il mio consiglio è sempre quello di evitare di fare foto di nascosto, di non nascondersi dietro la frase “ma tanto siamo in un luogo pubblico” e soprattutto ricordarsi che senza una liberatoria le foto che scattiamo potranno comunque essere usate in un contesto limitato. Se siamo veri artisti e vogliamo raccogliere il nostro lavoro ad esempio per una mostra, è bene avere il consenso del soggetto e viceversa: lo stesso vale per un soggetto che sta raccogliendo gli scatti dei fotografi con cui ha collaborato.

Nota: in foto Roberto Tomesani, presidente dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti (www.fotografi.org) mentre spiega il concetto di "riconoscibilità" in un video del lontano 2009 disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=XJDXQ...


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